Con l’introduzione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, in riforma della vecchia legge fallimentare, sono state introdotte modifiche sostanziali riguardanti anche la responsabilità degli amministratori di Srl.
In particolare Il sesto comma dell’art. 2476 c.c. prevede che “gli amministratori (di S.r.l.) rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei propri crediti”.
Lo spirito della norma è quello di prevenire la crisi attribuendo maggiori responsabilità agli amministratori i quali sono chiamati a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, tali da preservare l’integrità del patrimonio delle società e tutelare maggiormente i creditori.
Con l’introduzione di un ulteriore profilo di responsabilità a carico dell’amministratore, in caso di violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi organizzativi e di vigilanza, potrà rispondere dei debiti della società con il proprio patrimonio personale nei confronti dei creditori sociali che agiscano personalmente contro di esso.
L’amministratore rischia, quindi, che i propri beni personali vengano aggrediti dai creditori sociali tutte le volte che la società risulti insolvente.
Per poter evitare che gli amministratori di srl vedano coinvolto il loro patrimonio personale per fare fronte ai debiti della società che amministrano, è indispensabile valutare, con l’ausilio di un professionista, lo strumento più efficacie al caso di specie per segregare il proprio patrimonio personale, quali ad esempio l’istituzione di un trust.
